Breve Nuper pro (Roma, 6 marzo 1779) Pius VI Source: https://www.vatican.va/content/pius-vi/it/documents/breve-nuper-pro-6-marzo-1779.html Edition: Historical document from the Holy See's published collection. The text is retained in its published language. BREVE NUPER PRO DEL SOMMO PONTEFICE PIO VI Ai Venerabili Fratelli il Patriarca, gli Arcivescovi e i Vescovi dei regni del Portogallo e degli Algarbi. Il Papa Pio VI. Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione. 1. Poco tempo fa da parte della carissima figlia in Cristo Maria Francesca, regina fedelissima, fu denunciato a Noi che nei regni di Portogallo e degli Algarbi sottoposti al suo supremo dominio ci sono moltissime primogeniture e maggiorascati talmente gravati da pii oneri, che a stento, e neppure a stento, i beni ereditati bastano al pagamento. Desiderando quindi un opportuno rimedio, umilmente Ci supplicò che Ci degnassimo di provvedere opportunamente a quanto premesso e di indulgere con apostolica benevolenza. 2. Noi quindi, piegati da questa supplica, a voi, Fratelli Nostri, e ai delegati della Sede Apostolica con la presente concediamo, attribuiamo e diamo la facoltà, una volta tanto fuori dal Sinodo, di stabilire fino a qual punto sia tanto grave l’onere imposto, secondo i vari lasciti dei testatori, che non possa essere soddisfatto con i beni ereditati di qualunque maggiorascato, o primogenitura. Esaminata accuratamente la situazione, stabilirete secondo coscienza quanto possa tornare a maggior onore di Dio e ad utilità delle chiese. 3. Stabiliamo che la lettera presente sarà per sempre immutabile, valida ed efficace e che sortirà e manterrà i suoi effetti pieni e interi, favorirà coloro cui spetta e da questi sarà inderogabilmente rispettata. 4. Da parte di tutti i giudici si dovrà valutare e definire sulla scorta di quanto precede: si tratti dei giudici ordinari, degli uditori delegati per le cause del palazzo apostolico, dei Cardinali della Santa Romana Chiesa, anche legati «de latere», dei nunzi della Sede Apostolica e di quanti in qualsiasi modo sono forniti di facoltà di giudicare e d’interpretare. Privo di valore legale ed inefficace sarà ogni tentativo di modificare quanto sopra, sia che venga compiuto scientemente, sia per ignoranza da qualsiasi autorità. 5. [Ciò stabiliamo] nonostante le ultime volontà di qualunque testatore, che, come in premessa, modifichiamo sufficientemente ed espressamente; ciò, nonostante i provvedimenti apostolici, del Sinodo Tridentino e di tutti i concilii universali, provinciali, sinodali, generali o le costituzioni e le ordinazioni speciali, quand’anche rafforzati da giuramento, conferma apostolica e consuetudine; nonostante i privilegi concessi, le precedenti lettere apostoliche, le autorità di qualsiasi rango e forma, i provvedimenti derogatori ed altre clausole più efficaci, efficacissime, insolite, irrituali ed altri decreti in genere o specifici, e qualsiasi concessione contraria approvata e rinnovata. A tutti questi provvedimenti e a ciascuno di essi, come fossero chiaramente e sufficientemente espressi parola per parola, con la presente specificamente deroghiamo, nonostante qualsiasi altra norma contraria. Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 6 marzo 1779, anno quinto del Nostro Pontificato.